Mediante il D.L. 132/14 – convertito in L. 162/14 – il Governo è tornato sul tema della gestione dell’arretrato civile introducendo nell’ordinamento un nuovo strumento negoziale diverso rispetto alla già nota mediazione, in quanto affida la risoluzione della controversia alla presenza delle sole parti e dei loro avvocati. Trattasi della negoziazione assistita, introdotta dall’art. 6 del presente decreto anche rispetto alle controversie in materia di separazione o divorzio. Ciò significa che da oggi i coniugi potranno procedere alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, o rivederne le condizioni, solo tramite il ricorso al proprio avvocato di fiducia, il quale poi si occuperà degli adempimenti successivi presso il Tribunale competente.
La procedura prevista è veramente snella e si differenzia a seconda che dal matrimonio siano nati figli ancora minori o già maggiorenni, ma incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Pertanto, in caso di mancanza di figli appartenenti a tali categorie, l’avvocato entro 10 giorni dalla sua formazione dovrà trasmettere l’accordo raggiunto dai coniugi tramite negoziazione assistita, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale qualora non ravvisi irregolarità, comunicherà agli avvocati un semplice nullaosta, sufficiente per poter andare avanti nella procedura. Nei casi, invece, di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, il controllo del Pubblico Ministero non si limiterà alla mera regolarità dell’accordo, ma si spingerà sino alla valutazione della sua rispondenza all’interesse dei figli. Peraltro, la procedura si complica relativamente solo qualora quest’ultimo controllo non dia esito positivo, e in cui il Pubblico Ministero, negata l’autorizzazione necessaria, sarà tenuto entro cinque giorni a trasmettere l’accordo al Presidente del Tribunale affinché questo convochi entro i trenta giorni successivi i coniugi in udienza.
Una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione richiesta, una copia dell’accordo munito delle necessarie certificazioni e autenticata dall’avvocato dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto affinché lo stesso spieghi gli effetti propri dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione o divorzio.
In conclusione, dalla breve disamina dell’istituto e della procedura per esso prevista, è dato comprendere come il legislatore abbia inteso affidare all’Avvocatura un nuovo e importante ruolo nella deflazione del contenzioso, assegnando all’avvocato tutta una serie di competenze in un settore storicamente delicato per la natura degli interessi coinvolti, quale quello della crisi matrimoniale. Difatti, l’avvocato non soltanto è stato incaricato della gestione dell’intera procedura di negoziazione assistita nelle controversie di separazione o divorzio, ma a lui il legislatore ha assegnato compiti di non poca rilevanza quali quello di tentare la conciliazione dei coniugi, di informarli della possibilità di esperire la mediazione familiare, o di tener conto nella redazione dell’eventuale accordo dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, tradizionalmente di spettanza dell’organo giudiziario.